Sez. L, Sentenza n. 25205 del 08/11/2013 (Rv. 629541 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Requisito contributivo ridotto ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 - Ambito applicativo - Fondamento - Estensione ai lavoratori autonomi che abbiano versato contributi anche al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga, di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, all'innalzamento del requisito contributivo si applica - trattandosi di disposizione eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione - soltanto in favore degli assicurati che possano ottenere il trattamento pensionistico a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sulla base del suddetto requisito contributivo ridotto, mentre non si applica all'assicurato, iscritto alla gestione lavoratori autonomi, che abbia versato i contributi sia presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e chieda l'erogazione della pensione a carico della gestione lavoratori autonomi, avvalendosi del cumulo gratuito dei contributi accreditati nella gestione lavoratori dipendenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 2 com. 3 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)