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Sez. L, Sentenza n. 1862 del 08/03/1996 (Rv. 496213 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Mancanza di contestazione - Rilevanza - Oggetto - Diniego della conformità delle riproduzioni ai fatti realmente accaduti - Accertamento conseguente di detta conformità - Ricorso ad una consulenza tecnica - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496213-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO

L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ.(nella specie, cassette fonografiche)è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione (non soggetta ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ.)che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Qualora tale conformità venga negata resta pertanto esclusa la possibilità di accertarla mediante una consulenza tecnica avente ad oggetto le riproduzioni stesse. 1

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)