Sez. L, Sentenza n. 12715 del 18/12/1998 (Rv. 521803 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Disconoscimento - Applicabilità degli artt.214 e segg. cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Registrazioni fonografiche contestate come non autentiche - Verifica per mezzo di consulenza tecnica - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO
Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. (nella specie cassetta audiofonica) si sottrae ai termini e alle modalità stabiliti per le scritture private dagli artt. 214 e seguenti cod. proc. civ. poiché l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche - relativa a documenti costituenti dei supporti illustrativi e confermativi di deduzioni o allegazioni della parte producente - è subordinata (in ragione delle modalità della loro formazione al di fuori del processo e, quindi, senza le garanzie dello stesso) all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte e all'ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente. Ne consegue che le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute. L'eventuale contestazione preclude la verifica per mezzo di consulenza tecnica, a differenza di quanto accade per le scritture private.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)