Sez. 3, Sentenza n. 672 del 01/03/1976 (Rv. 379322 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RILEVABILITA D'UFFICIO - OMESSO ESAME DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - ONERE DELLA PARTE - MANCATA IMPUGNAZIONE - ULTERIORE ESAME - PRECLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RILEVABILITA D'UFFICIO - OMESSO ESAME DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - ONERE DELLA PARTE - MANCATA IMPUGNAZIONE - ULTERIORE ESAME - PRECLUSIONE.*
Il giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, se il giudice di primo grado abbia omesso di rilevare le circostanze a lui prospettate, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente il concorso di colpa, la parte ha l'Onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non puo essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio. (Conf 2947/73, mass n 366594; (Conf 1687/69, mass n 340666).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)