diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 17/05/1969 (Rv. 340666 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DEL DANNEGGIATO - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - ONERE DEL CONVENUTO DI PROSPETTARNE GLI ELEMENTI DI FATTO - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA DELL'APPELLO - MANCANZA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340666-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DEL DANNEGGIATO - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - ONERE DEL CONVENUTO DI PROSPETTARNE GLI ELEMENTI DI FATTO - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA DELL'APPELLO - MANCANZA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresi, in Sede d'accertamento della responsabilita, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per cio stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravita della colpa dell'uno va posta in correlazione con la gravita della colpa dell'altro, al fine di accertare l'entita dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo. Tuttavia il concorso di colpa del danneggiato puo essere rilevato dal giudice sempre che la controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l'Onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilita d'ufficio non comporta altresi che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo e se non abbia proposto appello, non puo dedurre per la prima volta in Cassazione la questione del concorso di colpa del danneggiato. (V. 2634-68, mass. N.335144 2454-66, mass. N.324753 2239-66, mass. N. 324369 672-66, mass. N. 321337).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)