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Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 09/11/1973 (Rv. 366594 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - SUSSISTENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - OMESSO ESAME IN PRIMO GRADO - ONERE DI IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366594-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - SUSSISTENZA - RILEVABILITA DI UFFICIO - OMESSO ESAME IN PRIMO GRADO - ONERE DI IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE.*

Il giudice deve proporsi anche di ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, se il giudice di primo grado abbia omesso di rilevare le circostanze a lui prospettate, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente il concorso di colpa, la parte ha l'Onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non puo essere sollevata nell'ulteriore corso del giudizio. (Conf 1687/69, mass n 340666).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)