Sez. L, Sentenza n. 869 del 06/02/1985 (Rv. 439052 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni di un contratto collettivo (di diritto comune) è incensurabile in Sede di legittimità, se compiuta nel rispetto delle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che, con l'art. 19 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per le aziende metalmeccaniche private, le parti stipulanti avessero inteso estendere al personale operaio, in relazione ai periodi di assenza per malattia o infortunio, lo stesso trattamento - comprensivo di qualunque emolumento privo del carattere della accidentalità - spettante, per contratto ed ai sensi dell'art. 6 del R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, al personale impiegatizio). (Conf 7095/83, mass n 431714; (Conf 1516/81, mass n 412174).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)