Sez. L, Sentenza n. 7095 del 25/11/1983 (Rv. 431714 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTROLLO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema d'interpretazione di Disposizioni collettive di diritto comune il Sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica del rispetto, da parte del giudice del merito, delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. ed al controllo dell'adeguatezza e della correttezza della motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S. C. - aveva ritenuto, in relazione all'art. 15 del C.C.n.L. 4 maggio 1973 per i dipendenti da aziende metalmeccaniche a partecipazione statale e all'accordo aziendale del 5 aprile 1974, che il nuovo stipendio conseguente al passaggio alla categoria impiegatizia superiore dovesse includere anche il cinquanta per cento degli aumenti periodici di anzianità maturati nel livello precedente, stante il divieto dell'assorbimento degli aumenti di merito negli aumenti di anzianità e viceversa, per la diversità di natura e funzione di tali due istituti).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)