Sez. 5, Sentenza n. 5503 del 03/12/1997 Cc. (dep. 21/01/1998) Rv. 209668 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Esigenze sopravvenute dopo l'emissione del titolo custodiale - Valutazione - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE
In sede di valutazione di una istanza di revoca o di sostituzione di una misura custodiale il giudice adito deve valutare, per il combinato disposto degli art.274 e 299 del codice di rito, la natura ed il grado delle esigenze cautelari allo stato sussistenti; e non può pretermettere una esigenza sopravvenuta dopo l'emissione dell'originario titolo custodiale, non sussistendo in merito alcun limite devolutivo
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)