Sez. 2, Sentenza n. 2599 del 22/02/2001 (Rv. 544054 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Morte o perdita di capacità di una parte costituita, sopravvenute prima della discussione - Disciplina ex art. 300 cod. proc. civ. - Applicabilità - Omessa dichiarazione dell'evento da parte del procuratore costituito - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'interruzione del processo a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. consegue solo ad un atto del procuratore quale "dominus litis" atto che postula la valutazione, riferita all'oggetto della causa, dell'opportunità, nell'interesse delle parti stesse o dei suoi eredi, in caso di morte o di perdita di capacità della parte, di comunicare o notificare l'evento interruttivo alle altre parti, senza che detta comunicazione o notificazione ammetta equipollenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)