Sez. L, Sentenza n. 15785 del 12/06/2008 (Rv. 603617 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Procedimento monitorio - Morte del ricorrente successivamente al deposito del ricorso - Omessa dichiarazione dell'evento da parte del procuratore costituito - Conseguenze - Atto di opposizione - Notifica alla parte deceduta, presso il procuratore - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Nel procedimento monitorio, ove il ricorrente sia deceduto successivamente al deposito del ricorso, la notifica dell'atto di opposizione alla parte presso il difensore è valida, attesa l'inidoneità dell'evento interruttivo a produrre i suoi effetti in mancanza di formale dichiarazione del procuratore della parte, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza del decesso acquisita "aliunde" dall'ingiunto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)