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Sez. L, Sentenza n. 149 del 05/01/1995 (Rv. 489560 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Nuove malattie - Produzione della relativa documentazione - Ammissibilità - Condizioni - Termine.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489560-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO

Nei giudizi di cui all'art. 442 cod. proc. civ. in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 Disp. att. cod. proc. civ. (non applicabile nel giudizio di Cassazione) - in base alla quale il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa -, la produzione di una nuova documentazione in grado di appello è consentita, limitatamente ai documenti di epoca successiva all'atto di impugnazione, fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio, questa non sia depositata, restando comunque salvo il diritto delle parti di muovere doglianze in ordine alla relazione peritale nell'udienza successiva al deposito della medesima; ove, invece, il giudice del gravame non abbia ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica, la produzione di documenti medici di epoca successiva all'atto di appello deve ritenersi consentita fino all'udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)