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Sez. 1, Sentenza n. 6425 del 22/04/2003 (Rv. 562402 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Immobili appartenenti alla gestione previdenziale della Cassa marittima (oggi IPSEMA) - Permanenza del diritto di proprietà dell'ente, con destinazione in uso al Ministero della sanità (ora della salute) - "Ex" art. 1 D.L. n. 632 del 1981 - Natura onerosa della utilizzazione - Configurabilità - Fondamento costituzionale.
Stato
decisa il 2003-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562402-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA

Nel silenzio dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 7 novembre 1981, n. 632 (Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767, deve ritenersi che l'ivi prevista utilizzazione di immobili, appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime (cui è succeduto "ex lege" l'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA), da parte del Ministero della sanità (ora della salute) per l'espletamento dei compiti di assistenza sanitaria del personale navigante allo stesso trasferiti con il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, avvenga a titolo, non già gratuito, ma oneroso, tale opzione ermeneutica essendo imposta dall'esigenza di non svuotare la proprietà, conservata in capo alle Casse, di alcun contenuto e di non incorrere, pertanto, nella violazione del precetto di cui all'art. 42 Cost..

Riferimenti normativi: DPR 31/07/1980 num. 620 art. 12, Decreto Legge 07/11/1981 num. 632 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 22/12/1981 num. 767 CORTE COST., Costituzione art. 42, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)