diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 26369 del 19/11/2020 (Rv. 659829 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Patrimonio pubblico - Immobili appartenenti ad enti previdenziali - Destinazione all’assistenza sanitaria del personale marittimo - Trasferimento dei beni a terzi - Art. 3, comma 18, d.l. n. 351 del 2001 - Vincoli esistenti - Permanenza - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 2020-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659829-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA

Il vincolo esclusivo di destinazione a tempo indeterminato, gravante sugli immobili destinati all'assistenza sanitaria del personale navigante, in applicazione dell'art. 3, comma 18, del d.l. n. 351 del 2001, convertito dalla l. n. 410 del 2001, rappresenta il contenuto del sacrificio imposto agli enti proprietari, ma anche il suo limite, che non può essere arbitrariamente esteso anche al costo da sostenere dal Ministero della salute per il mantenimento di tale utilizzazione, che è per sua natura onerosa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/11/1981 num. 632 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 22/12/1981 num. 767 art. 1, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 18 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)