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Sez. L, Sentenza n. 2921 del 09/06/1978 (Rv. 392343 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICA - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SISTEMA DI PROMOZIONE A SCELTA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - INSUSSISTENZA - RAPPORTO DI LAVORO COL BANCO DI NAPOLI - POSIZIONE DEL DIPENDENTE NEL SISTEMA DI PROMOZIONE A SCELTA - MERO INTERESSE DI FATTO.*
Stato
decisa il 1978-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392343-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICA - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SISTEMA DI PROMOZIONE A SCELTA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - INSUSSISTENZA - RAPPORTO DI LAVORO COL BANCO DI NAPOLI - POSIZIONE DEL DIPENDENTE NEL SISTEMA DI PROMOZIONE A SCELTA - MERO INTERESSE DI FATTO.*

Perche possa configurarsi un diritto del lavoratore subordinato alla promozione e necessario che la disciplina del relativo rapporto garantisca l'avanzamento come effetto diretto ed immediato dello accertamento verificarsi di determinati presupposti di fatto, a prescindere da ogni indagine valutativa da parte del datore di lavoro; mentre questo diritto non e sussistente nel sistema di promozione a scelta, in cui il promuovendo e individuato intuitu personae fra i dipendenti in possesso dei titoli di merito senza alcun Obbligo di comparazione. Pertanto nel sistema di promozione a scelta la posizione di un dipendente del Banco di Napoli ha la consistenza di un mero interesse di fatto, in assenza di una normativa che disciplini al riguardo il potere dell'ente e ne vincoli l'Esercizio, risultando irrilevante la previsione regolamentare della motivazione della scelta, posta a tutela solo di un interesse generale dell'ente pubblico economico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., DM 11/03/1948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)