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Sez. L, Sentenza n. 2782 del 22/04/1983 (Rv. 427694 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IMPIEGATI E DIPENDENTI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE - RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA APPLICABILE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427694-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IMPIEGATI E DIPENDENTI DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE - RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA APPLICABILE - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Le aziende municipalizzate (e provincializzate) esercenti pubblici servizi operano, per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente, su un piano essenzialmente privatistico. Ne deriva che, ferme la finalità pubblica e l'attenuazione del fine di lucro, a dette aziende, come agli enti pubblici economici, non sono in via generale applicabili, per quanto attiene ai rapporti citati, principi costituzionali (come quello di eguaglianza per l'accesso - di regola mediante concorso - ai pubblici uffici) propri del diritto amministrativo e che, in particolare, il diritto del dipendente alla promozione - essendo ravvisabile se ed in quanto, nella specifica sussistenza di determinati presupposti, la promozione sia direttamente garantita dalle norme applicabili al rapporto - non sussiste ove tale disciplina preveda un sistema di promozione a scelta nel quale il promuovendo è individuato intuitu personae. (V 5053/82, mass n 422963; (V 2921/78, mass n 392343).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 98, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)