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Sez. L, Sentenza n. 21830 del 15/10/2014 (Rv. 632887 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Contribuzioni già maturate - Prescrizione - Irrinunciabilità - Ambito di applicazione - Diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione della iscrizione alla Cassa (nella specie, dei dottori commercialisti) per il periodo concernente la perdita retributiva - Configurabilità - Esclusione - Inerzia della Cassa nel provvedere alla richiesta delle somme dovute a titolo di contribuzione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632887-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa (nella specie, dei dottori commercialisti) per il periodo coperto da prescrizione. Né rileva l'eventuale inerzia della Cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)