Sez. L, Sentenza n. 6340 del 24/03/2005 (Rv. 580325 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Prescrizione delle contribuzioni già maturate - Sottrazione alla disponibilità delle parti - Contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Applicabilità - Diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione della iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri liberi professionisti) per il periodo concernente la perdita retributiva - Configurabilità - Esclusione - Inerzia della Cassa nel provvedere alla richiesta delle somme dovute a titolo di contribuzione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri liberi professionisti) per il periodo coperto da prescrizione, senza che possa rilevare la eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorgendo nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre, altresì, il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)