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Sez. 3, Sentenza n. 14010 del 30/12/1991 (Rv. 475192 - 01)

Transazione - Invalidità - Annullabilità - Errore di diritto | Su questioni oggetto di controversia fra le parti - Irrilevanza - Locazione di immobile ad uso commerciale - Transazione con il locatore sull'ammontare del canone - Errore sulla liceità del raddoppio del canone - Nullità della transazione - Deducibilità da parte dello stipulante - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475192-01

Transazione - Invalidità - Annullabilità - Errore di diritto

L'art. 1969 cod. civ., che esclude la possibilità di invocare, come motivo di annullamento della transazione, l'errore di diritto sulle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti, si riferisce anche alla più radicale ipotesi di nullità; pertanto, la parte che ha stipulato con il locatore una transazione sull'ammontare del canone di locazione dell'immobile per uso commerciale da lei condotto in locazione non può dedurre la nullità di tale accordo perché concluso nell'erroneo presupposto che la legge ammettesse la possibilità di raddoppiare quel canone.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1969, Legge 27/12/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)