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Sez. 3, Sentenza n. 5141 del 03/04/2003 (Rv. 561773 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - ERRORE DI DIRITTO | Transazione - Invalidità - Annullabilità - Errore di diritto - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561773-01

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - ERRORE DI DIRITTO

Poiché, ai sensi dell'art. 1969 cod. civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto "caput controversum"), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1969, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)