Sez. 3, Sentenza n. 5139 del 03/04/2003 (Rv. 561770 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO | Errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto - Errore di fatto suscettibile di condurre all' annullamento del contratto - Esclusione - Esistenza di un generale principio di tutela rispetto al cattivo uso della autonomia contrattuale - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO
L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio (fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)