Sez. L, Sentenza n. 4918 del 09/10/1985 (Rv. 442295 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A COMPENSAZIONE DISPOSTA PER LA NOVITÀ DELLE QUESTIONI TRATTATE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A COMPENSAZIONE DISPOSTA PER LA NOVITÀ DELLE QUESTIONI TRATTATE.*
La valutazione dei giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, motivi i quali per la loro stessa natura sfuggono a qualsiasi enumerazione anche soltanto esemplificativa, è devoluta all'apprezzamento del giudice del merito non sindacabile in Sede di legittimità a meno che, a giustificazione della disposta compensazione, siano enunciate ragioni illogiche od erronee. (nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito che aveva disposto la compensazione delle spese processuali sul rilievo della novità delle questioni trattate). (Conf 1436/83, mass n 426265; (Conf 1339/81, mass n 411955; (Conf 27/80, mass n 403392).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)