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Sez. 3, Sentenza n. 1380 del 27/02/1980 (Rv. 404913 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO - SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE EX ART 41 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - AMBITO DI OPERATIVITA - OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO NEI CONFRONTI DELLA PA - PERSISTENZA - FATTISPECIE (ORDINANZA DEL SINDACO INGIUNGENTE L'ESECUZIONE DI OPERE DI CONSERVAZIONE IN CONFORMITA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL REGOLAMENTO DI IGIENE COMUNALE).*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404913-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO - SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE EX ART 41 DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - AMBITO DI OPERATIVITA - OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO NEI CONFRONTI DELLA PA - PERSISTENZA - FATTISPECIE (ORDINANZA DEL SINDACO INGIUNGENTE L'ESECUZIONE DI OPERE DI CONSERVAZIONE IN CONFORMITA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL REGOLAMENTO DI IGIENE COMUNALE).*

La disposizione dell'art 41 della legge 23 maggio 1950 n 253 che comporta, durante il regime vincolistico, la sospensione delle obbligazioni del locatore di cui agli artt 1575 n 2, 1576 e 1577 cod civ, riguardanti la manutenzione e le riparazioni della cosa locata e delle parti comuni dell'edificio, opera soltanto nei rapporti privatistici fra il locatore e il conduttore, lasciando sussistere, nei confronti dei terzi ed in ispecie della pubblica amministrazione, i limiti alla proprieta edilizia stabiliti da norme legislative e regolamentari e la conseguente soggezione dei proprietari ai provvedimenti legittimamente emanati per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene dei fabbricati e di decoro urbanistico. (nella specie il sindaco di un comune aveva ordinato al proprietario di un edificio concesso in locazione, l'esecuzione di opere necessarie alla conservazione strutturale e all'igiene dell'edificio stesso in conformita del regolamento comunale edilizio e del regolamento di igiene).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151 com. 6, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)