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Sez. 3, Sentenza n. 772 del 09/02/1982 (Rv. 418600 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILI AD USO DI ABITAZIONE - SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DELLO SCALDABAGNO O DI ALTRO ELETTRODOMESTICO DI DOTAZIONE PER NORMALE DETERIORAMENTO D'USO - OBBLIGO A CARICO DEL LOCATORE - LOCAZIONI VINCOLISTICHE - POTERI DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418600-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILI AD USO DI ABITAZIONE - SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DELLO SCALDABAGNO O DI ALTRO ELETTRODOMESTICO DI DOTAZIONE PER NORMALE DETERIORAMENTO D'USO - OBBLIGO A CARICO DEL LOCATORE - LOCAZIONI VINCOLISTICHE - POTERI DEL CONDUTTORE.*

Con riguardo alla locazione di immobile ad uso abitativo, che sia dotato di elettrodomestici, quale uno scaldabagno, la sostituzione o riparazione di tali accessori, che si renda necessaria non in conseguenza di un'utilizzazione inadeguata od anomala da parte del conduttore, ma in esito a normale processo di deterioramento nel tempo, dopo un uso normale, è a carico del locatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1575 n. 2, 1576 e 1609 cod. civ.. peraltro, questa disciplina generale trova parziale modifica nelle locazioni urbane soggette a regime vincolistico, per le quali opera la speciale previsione dell'art. 41 della legge 23 maggio 1950 n. 253, secondo cui, a fronte della inerzia del locatore (interpellato con lettera raccomandata) nell'esecuzione delle riparazioni necessarie, al conduttore spetta solo la facoltà di provvedervi direttamente, previa autorizzazione del pretore. (V 1380/80, mass n 404913; (V 3766/79, mass n 400211; (V 2181/78, mass n 391570).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1609, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)