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Sez. U, Sentenza n. 1727 del 07/06/1968 (Rv. 333587 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- ESTIMAZIONE - COMPLESSA - SEMPLICE - NOZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333587-01

TRIBUTI ERARIALI - ACCERTAMENTO - FORMA E PROCEDIMENTO- ESTIMAZIONE - COMPLESSA - SEMPLICE - NOZIONI.*

Si ha giudizio di estimazione semplice, allorche, esclusa ogni indagine di diritto, l'esame sia limitato ai fatti materiali, costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, come quelli relativi alla sussistenza del cespite o dell'attivita da cui deriva il reddito tassabile o in genere degli elementi di puro fatto ad esso relativi. Si ha, per contro, giudizio di estimazione complessa, allorche l'apprezzamento dei fatti accertati coinvolga la risoluzione di una questione di diritto sulla imposizione tributaria, attraverso l'interpretazione, anche se agevole, di una legge, di un regolamento, di un negozio giuridico ovvero attraverso la Determinazione di criteri giuridici che debbano presiedere alla valutazione concreta. (V n 1331'67, massima n 327906, n 2048'65, n 1590'65).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 28/04/1947 num. 330 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)