Sez. U, Sentenza n. 1271 del 03/05/1971 (Rv. 351438 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE SEMPLICE E GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - RISPETTIVA NOZIONE - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL PRIMO E DELL'AGO PER IL SECONDO - CONTROVERSIE SULLE PROVE NEL PROCESSO TRIBUTARIO - COMPETENZA DELL'AGO - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE SEMPLICE E GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - RISPETTIVA NOZIONE - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL PRIMO E DELL'AGO PER IL SECONDO - CONTROVERSIE SULLE PROVE NEL PROCESSO TRIBUTARIO - COMPETENZA DELL'AGO - CONDIZIONI.*
Si ha giudizio di estimazione semplice, devoluto alla cognizione delle commissioni tributarie tutte le volte in cui, ai fini della sussistenza, dell'entita della qualita, natura e causa del reddito tassabile, l'accertamento sia limitato alla valutazione discrezionale di dati o di elementi di puro fatto, prescindendo da ogni indagine di dirittò si ha invece, giudizio di estimazione complessa, attribuito alla cognizione dell'autorita giudiziaria ordinaria quando la contestazione sull'accertamento importi la disamina di questioni di diritto, ossia quando si debba risolvere una questione concernente l'interpretazione di una legge, di un regolamento o di un negozio giuridico. Per quanto attiene all'acquisizione delle prove nel processo tributario, una questione di diritto puo ravvisarsi solo nelle controversie riguardanti l'Onere della prova e l'applicazione di una norma che stabilisca mezzi di prova particolari o piu limitati o se sorga contestazione sull'efficacia giuridica che, in base alla disciplina delle prove, debba essere attribuita al mezzo probatorio dedotto in concreto per l'accertamento dei fatti. (sulla prima parte, V 1727'68, mass n 333587' 3051'62' 4150'56).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)