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Sez. 2, Sentenza n. 6621 del 14/07/1994 (Rv. 487399 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà dell'alloggio - In genere | Impegno a contrattare assunto dall'amministrazione mediante un preliminare - Diritto dell'assegnatario - Tutela mediante esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. - Esclusione - Risarcimento del danno derivato dalla mancata stipula - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487399-01

Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà dell'alloggio - In genere

In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, il diritto dell'assegnatario a cui sia stata comunicata l'accettazione della sua domanda di assegnazione in proprietà dell'alloggio, non si inserisce in un rapporto privatistico, in cui l'amministrazione abbia assunto l'impegno a contrattare mediante preliminare, ma in un rapporto con connotati pubblicistici che, se non ne consente la tutela con esecuzione in forma specifica del correlativo obbligo a norma dell'art. 2932 cod. civ., non esclude la possibilità dell'azione risarcitoria per la riparazione del danno derivante dalla mancata stipulazione, che realizza comunque un inadempimento contrattuale del quale la pubblica amministrazione deve rispondere, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., se non prova che l'inadempimento o il ritardo è dipeso da causa ad essa non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, DPR 17/01/1952 num. 2, Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., DPR 31/12/1972 num. 1035 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)