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Sez. 2, Sentenza n. 15576 del 10/12/2001 (Rv. 550980 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Regime fissato dal d.P.R. n. 2 del 1959 - Cessione in proprietà - Presupposti - Qualità di assegnatario - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Legge n. 513 del 1977 - Portata - Esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550980-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

In tema di edilizia economico popolare, ai sensi del d.P.R. n. 2 del 1959, la qualifica di assegnatario costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per acquisire il diritto alla cessione in proprietà, restandone esclusi gli assegnatari degli alloggi indicati nell'art.2 dello stesso d.P.R. e di quelli compresi nelle quote riservate di cui all'art.3 d.P.R. cit., senza che assumano alcun rilievo, al fine dell'acquisto di tale diritto, le successive leggi nn. 231 del 1962 e 513 del 1977, la prima limitandosi ad introdurre il sistema dei bandi e l'obbligo di dare notizia degli alloggi compresi nelle "quote di riserva", e la seconda prevedendo, in via transitoria, che la cessione in proprietà poteva essere ottenuta solo da chi ne avesse fatto richiesta anteriormente alla sua entrata in vigore e ne avesse il diritto in base alla previgente disciplina. Peraltro, il diritto alla stipulazione del contratto di cessione, non inserendosi in un rapporto privatistico, bensì sorgendo all'esito positivo di un procedimento amministrativo e, quindi, in un rapporto dai connotati pubblicistici, è, come tale, insuscettibile di tutela con esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2392 cod. civ..

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 3, Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)