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Sez. L, Sentenza n. 11949 del 09/11/1991 (Rv. 474557 - 01)

Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte (chiamata) - Comunione di controversie | Valutazione discrezionale ed insindacabile del giudice - Conseguenze - Legittimità della chiamata - Incensurabilità in Cassazione - Accertamento ex post della comunanza di cause - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474557-01

Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte (chiamata) - Comunione di controversie

Il provvedimento del giudice del merito che concede o nega l' autorizzazione a chiamare in causa un terzo comporta una (quanto meno implicita) valutazione discrezionale ed insindacabile in ordine alla sussistenza del requisito della comunanza di causa tra istante e chiamato. Ne consegue che la legittimità della chiamata - per effetto della quale si instaura il contraddittorio automaticamente fra l'attore ed il terzo chiamato, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di quest'ultimo una pronuncia di condanna, senza incorrere nel vizio di extra petizione, pur in difetto di una espressa istanza in tal senso da parte dell'attore - non è censurabile in Cassazione né può farsi dipendere dall'accertamento ex post che la causa era effettivamente comune.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)