Sez. 2, Sentenza n. 984 del 19/01/2006 (Rv. 586734 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Opportunità - Valutazione discrezionale del giudice del merito - Configurabilità - Sindacabilità in sede di impugnazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
La chiamata del terzo disposta, ex art. 106 cod. proc. civ., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, sicchè l'esercizio del relativo potere non può formare oggetto d'impugnazione nè, tantomeno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)