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Sez. L, Sentenza n. 17218 del 28/08/2004 (Rv. 578480 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE | Valutazione discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di appello e di legittimità.
Stato
decisa il 2004-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578480-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE

Fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)