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Sez. 2, Sentenza n. 24961 del 24/11/2006 (Rv. 594167 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE | Connessione obiettiva con un reato - Ordinanza ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa invece che dal giudice penale - Inesistenza - Esclusione - Illegittimità - Sussistenza - Rilevabilità di ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594167-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE

In tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui il giudice di merito abbia annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dall' Autorità amministrativa, per avere rilevato, di ufficio, che il potere sanzionatorio spettava, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n.689, al giudice penale competente per il fatto reato, il provvedimento sanzionatorio, che in tal caso è emesso dall'Autorità amministrativa invece che dal giudice penale, non è inesistente, sicchè tale invalidità, poichè implica un vizio di legittimità dell'atto, sotto il profilo della competenza dell'organo a provvedere, in ragione della connessione della violazione amministrativa con il reato, deve essere ritualmente dedotta dall'opponente, e non può essere rilevata di ufficio dal giudice. Deve infatti considerarsi inesistente l'atto amministrativo soltanto nel caso di carenza assoluta del relativo potere, quando cioè non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso, situazione, questa, non riscontrabile laddove il provvedimento venga adottato dall'Autorità amministrativa a cui tale potere è normalmente ed ordinariamente attribuito, specie ove si consideri che il giudice penale, quando applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n.689, esercita un potere che è, per l'appunto, di natura amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Legge Reg. Marche 01/12/1997 num. 71 art. 20, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 151 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)