Sez. 1, Sentenza n. 10053 del 29/04/2006 (Rv. 588443 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Sanzioni amministrative - Opposizione - Deduzione del difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dell'illecito - Successiva deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, dell'incompetenza della P.A. ad emettere l'ordinanza - Ingiunzione, stante la connessione obiettiva dell'infrazione amministrativa con un reato - Inammissibilità del motivo - Ragioni - Novità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
In tema di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, deve ritenersi inammissibile, perché nuovo, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca per la prima volta, prospettandosi la violazione dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la cognizione del giudice penale in ordine alla infrazione amministrativa e l'incompetenza della P.A. ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, laddove con l'atto di opposizione si sia lamentata soltanto l'illegittimità dell'ordinanza per difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dell'illecito amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)