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Sez. 2, Sentenza n. 4689 del 21/04/1993 (Rv. 481958 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - In genere | Sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità - Sentenza di primo grado - Scadenza del termine per l'appello - Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 1, 2, 3 e 6 - Ammissibilità - Conseguenza.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481958-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - In genere

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ. la revocazione è ammessa soltanto contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, mentre le sentenze di primo grado è suscettibile di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione, così detta straordinaria, per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395. Ne consegue che la sentenza ancora appellabile non è in alcun caso suscettibile della revocazione, i cui motivi possono essere fatti valere con l'appello, quale rimedio normale ed illimitato all'ingiustizia della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)