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Sez. 3, Sentenza n. 2804 del 16/07/1975 (Rv. 376824 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CONVENUTO IN GARANZIA - SPETTANZA - CONVENUTO IN VIA PRINCIPALE - ACQUIESCENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (AZIONE DI RISOLUZIONE DELL'ACQUIRENTE DI COSA RIVELATASI INIDONEA ALL'USO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE, CON CHIAMATA IN CAUSA DEL FABBRICANTE DELLA COSA).*
Stato
decisa il 1975-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376824-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CONVENUTO IN GARANZIA - SPETTANZA - CONVENUTO IN VIA PRINCIPALE - ACQUIESCENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (AZIONE DI RISOLUZIONE DELL'ACQUIRENTE DI COSA RIVELATASI INIDONEA ALL'USO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE, CON CHIAMATA IN CAUSA DEL FABBRICANTE DELLA COSA).*

Il convenuto in garanzia e legittimato a ricorrere per Cassazione anche qualora il convenuto in via principale abbia fatto acquiescenza alla sentenza di merito: infatti, anche con detta acquiescenza, il convenuto in manleva conserva un interesse specifico all'impugnativa, dato che l'eventuale reiezione della domanda principale comporterebbe anche la reiezione dell'Azione in garanzia. (nella specie l'attore, compratore di una cosa rivelatasi inidonea all'uso, aveva convenuto il venditore per la risoluzione della vendita ed il risarcimento dei danni, e il venditore aveva chiamato in garanzia il fabbricante cui era imputabile il vizio della cosa). (V 1158/74, mass n 369166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)