Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 22/04/1974 (Rv. 369166 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - GARANZIA IMPROPRIA - IMPUGNAZIONI RELATIVE AL RAPPORTO PRINCIPALE DA PARTE DEL GARANTE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - GARANZIA IMPROPRIA - IMPUGNAZIONI RELATIVE AL RAPPORTO PRINCIPALE DA PARTE DEL GARANTE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Nel caso di garanzia impropria, fondata cioe su un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante non puo proporre impugnazioni concernenti il rapporto principale. Tale principio pero viene meno se il convenuto nella causa principale abbia chiamato il terzo in giudizio non solo ai fini di un'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per necessita di trattazione della causa e della sua stessa difesa o per essere imputabile unicamente a lui il fatto generatore della responsabilita di entrambi. In tal caso si verifica tra le due cause una stretta connessione o interdipendenza, che da luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario e legittima il garante ad investire con impugnazione la decisione relativa al rapporto principale. (V 1584'70, mass n 347479; 2287'68, mass n 334580; (V 572'68, mass n 331691).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)