Sez. 3, Sentenza n. 2360 del 09/04/1985 (Rv. 440219 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO RUSTICO, DI PROPRIETÀ DI UN COMUNE, IN UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE - ACQUIRENTI DEI SINGOLI LOTTI - DEDUCIBILITÀ, NEI CONFRONTI DEGLI AFFITTUARI, DELLA DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - INCLUSIONE DI UN FONDO RUSTICO, DI PROPRIETÀ DI UN COMUNE, IN UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE - ACQUIRENTI DEI SINGOLI LOTTI - DEDUCIBILITÀ, NEI CONFRONTI DEGLI AFFITTUARI, DELLA DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE.*
Qualora il comune includa un fondo rustico, di sua proprietà, in un piano di lottizzazione, il fondo medesimo viene immediatamente ad assumere destinazione edificatoria, perdendo quella agricola, dato che il piano medesimo integra una diretta valutazione degli interessi pubblici correlati alla utilizzazione dell'area, con fissazione autoritativa di vincoli, oneri ed obblighi a carico degli acquirenti dei singoli lotti. Questi ultimi, pertanto, nel caso di terreno oggetto di contratto di affitto, possono invocare la decadenza della proroga legale del rapporto, a seguito della cessazione della destinazione agricola del bene, sulla sola base dell'indicata inclusione, senza che si renda necessaria alcuna convenzione di lottizzazione con il comune medesimo. (V 3541/82, mass n 421523; (V 4833/80, mass n 408658).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)