diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4833 del 25/07/1980 (Rv. 408658 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE EX LEGGE N 765 DEL 1967 - NATURA - POTESTA PUBBLICISTICA DEL COMUNE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO E DI REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA - PERSISTENZA - FACOLTA DEL COMUNE DI LIBERARSI DAL VINCOLO CONTRATTUALE - SUSSISTENZA - MODIFICA DI UN PRECEDENTE PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE CON IMPOSIZIONE DI UN VINCOLO ASSOLUTO DI EDIFICABILITA O DI UN VINCOLO FINALIZZATO A SUCCESSIVE ESPROPRIAZIONI - LEGITTIMITA - ESERCIZIO DELLA PREDETTA FACOLTA - EFFETTI SULLE POSIZIONI SOGGETTIVE DELL'ALTRO CONTRAENTE - DIRITTI SOGGETTIVI - DEGRADAZIONE AD INTERESSI LEGITTIMI - CONSEGUENZE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1980-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408658-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE - CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE EX LEGGE N 765 DEL 1967 - NATURA - POTESTA PUBBLICISTICA DEL COMUNE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO E DI REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA - PERSISTENZA - FACOLTA DEL COMUNE DI LIBERARSI DAL VINCOLO CONTRATTUALE - SUSSISTENZA - MODIFICA DI UN PRECEDENTE PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE CON IMPOSIZIONE DI UN VINCOLO ASSOLUTO DI EDIFICABILITA O DI UN VINCOLO FINALIZZATO A SUCCESSIVE ESPROPRIAZIONI - LEGITTIMITA - ESERCIZIO DELLA PREDETTA FACOLTA - EFFETTI SULLE POSIZIONI SOGGETTIVE DELL'ALTRO CONTRAENTE - DIRITTI SOGGETTIVI - DEGRADAZIONE AD INTERESSI LEGITTIMI - CONSEGUENZE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*

Le 'convenzioni di lottizzazioné, di cui alla legge 6 agosto 1967 n 765, sono contratti di natura peculiare, che si inseriscono strettamente nell'ambito di un procedimento amministrativo, concludentesi con l'approvazione del piano di lottizzazione e con l'emanazione delle relative licenze (o concessioni), e che lasciano integra, nonostante eventuali patti contrari, la potesta pubblicistica del comune in materia di disciplina dell'assetto del territorio e di regolamentazione urbanistica. Per effetto di tale potesta, il comune medesimo, in relazione ad esigenze sopravvenute, ovvero all'adozione di nuovi criteri di valutazione ritenuti piu rispondenti al perseguimento del pubblico interesse, ha la facolta di liberarsi dal vincolo contrattuale, anche mediante la modifica di un precedente programma di fabbricazione, la quale puo implicare, con riguardo ai terreni per cui era stata prevista la lottizzazione, pure un limite assoluto di edificabilita, od un vincolo finalizzato a successiva espropriazione. Qualora detta facolta venga esercitata, le posizioni soggettive dell'altro contraente, aventi natura di diritti soggettivi fino a che persista il rapporto contrattuale, restano degradate a meri interessi legittimi. In questa situazione, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario deve essere riconosciuta con riguardo alle pretese di quel contraente privato, le quali mirino a sottrarsi ad ulteriori adempimenti di obblighi contrattuali, ovvero si ricolleghino al pregresso adempimento degli obblighi stessi, anche sotto il profilo della ripetizione d'indebito o dell'arricchimento senza causa, mentre va negata con riguardo a pretese risarcitorie fondate sulla dedotta illegittimita dello scioglimento autoritativo del vincolo contrattuale, denunciabile davanti al giudice amministrativo. (V 5817/78, mass n 395643; (V 4847/77, mass n 388455; (V 3902/76, mass n 382583; (V 4587/76, mass n 383334).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 45, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)