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Sez. 1 - , Sentenza n. 25602 del 12/10/2018 (Rv. 650769 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Concordato con riserva - Termine per il deposito del piano e della documentazione in caso di pendenza di ricorsi di fallimento - Discrezionalità del tribunale - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650769-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In tema di concordato con riserva, qualora pendano ricorsi per la dichiarazione di fallimento, è escluso che al debitore possa assegnarsi un termine per il deposito della proposta e del piano non coincidente con quello fisso di sessanta giorni espressamente previsto dall'art. 161, comma 10, l.fall., in quanto la norma esclude che il tribunale possa operare al riguardo una valutazione discrezionale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)