Sez. U, Sentenza n. 1675 del 28/06/1966 (Rv. 323282 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI AL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME DELL'EDILIZIA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO FRONTEGGIANTE.*
LIMITAZIONI LEGALI AL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE NORME DELL'EDILIZIA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO FRONTEGGIANTE.*
L'art.879, comma secondo cod. civ. - secondo cui alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che li riguardano - contiene un implicito richiamo all'art. 871, attinente alle norme di edilizia e di ornato pubblico, che e sua volta richiamato, ai fini delle sanzioni, dall'art.872, secondo comma, cod. civ. pertanto, in base al combinato disposto dai citati artt.871, 872 e 879 cod. civ., deve ritenersi che il proprietario dell'edificio fronteggiante altro edificio, al lato opposto della via pubblica - oltre che avvalersi della tutela giurisdizionale amministrativa - possa chiedere al giudice ordinario il risarcimento dei danni derivatigli dalla violazione di norme di edilizia riguardanti edifici a confine con piazze e vie pubbliche, sia che tali norme attengano alle distanze, sia che attengano ad altra materia, quale quella delle altezze. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 871
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)