Sez. U, Sentenza n. 2202 del 09/07/1971 (Rv. 352989 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - COSTRUZIONE IN VIOLAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI CHE LI RIGUARDANO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - COSTRUZIONE IN VIOLAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI CHE LI RIGUARDANO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.*
Il secondo comma dell'art 879 cod civ richiama implicitamente l'art 871 cod civ, attinente alle 'norme di edilizia e di ornato pubblicò, che e, a sua volta, richiamato, quanto alle conseguenze della violazione di quelle norme, dall'art 872 cod civ. dal coordinamento di queste tre norme si trae che il proprietario danneggiato dalla costruzione sul lato opposto della via pubblica, oltre che avvalersi della tutela giurisdizionale amministrativa, sulla base della possibile convergenza dell'interesse alla migliore utilizzazione della sua proprieta con lo interesse generale direttamente tutelato dalle norme di cui all'art 871, puo anche chiedere, al giudice ordinario, il risarcimento dei danni derivatigli dalla violazione di quelle stesse norme. (Conf 1675'66, mass n 323282' V 3985'68, mass n 337561' 237'67, mass (n 326015).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)