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Sez. 2, Sentenza n. 2225 del 05/04/1984 (Rv. 434267 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - RELATIVA - AZIONE ED ECCEZIONE DI SIMULAZIONE RELATIVA PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - CARATTERE DICHIARATIVO - PRESCRITTIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434267-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - RELATIVA - AZIONE ED ECCEZIONE DI SIMULAZIONE RELATIVA PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - CARATTERE DICHIARATIVO - PRESCRITTIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'Azione di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona - in quanto non mira a far riconoscere gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensì a quell'identificazione del vero contraente celato dall'interposto, che è in rapporto di derivazione immediata dall'accertamento della simulazione - ha carattere dichiarativo e, quindi, è imprescrittibile, al pari della corrispondente eccezione. (V 2509/78, mass n 391873).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)