Sez. 2, Sentenza n. 2509 del 20/05/1978 (Rv. 391873 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - IMPRESCRITTIBILITA - AZIONE DEL TERZO, CREDITORE DEL DISSIMULATO COMPRATORE, TENDENTE ALL'ACCERTAMENTO DELL'ACQUISTO, DA PARTE DEL SUO DEBITORE, DI UN IMMOBILE VENDUTO CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - IMPRESCRITTIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - IMPRESCRITTIBILITA - AZIONE DEL TERZO, CREDITORE DEL DISSIMULATO COMPRATORE, TENDENTE ALL'ACCERTAMENTO DELL'ACQUISTO, DA PARTE DEL SUO DEBITORE, DI UN IMMOBILE VENDUTO CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - IMPRESCRITTIBILITA.*
Ha carattere dichiarativo e, quindi, e imprescrittibile l'Azione di simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, in quanto essa non mira a far riconoscere l'esistenza degli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensi a quell'identificazione del vero contraente celato dall'interposto, che e in rapporto di derivazione immediata dall'accertamento della simulazione. Pertanto, ha natura dichiarativa e non e soggetta a prescrizione l'Azione del terzo, creditore del dissimulato compratore, tendente a far accertare, nei confronti delle parti di una compravendita con interposizione fittizia di persona, che, per effetto della simulazione relativa del contratto, l'immobile compravenduto e "passato in proprieta" al debitore. (V 3067/74, mass n 371525; (V 231/70, mass n 345051; (V 2267/69, mass n 341647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)