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Sez. 2, Sentenza n. 587 del 25/01/1988 (Rv. 457071 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - AZIONE DI ACCERTAMENTO - IMPRESCRITTIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457071-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - AZIONE DI ACCERTAMENTO - IMPRESCRITTIBILITÀ.*

L'Azione diretta a far riconoscere l'interposizione fittizia di persona tende ad individuare il vero contraente e non a far accertare gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello apparente, allo scopo di far valere un diritto di immediata derivazione dal contratto dissimulato. Pertanto in tal caso l'individuazione del soggetto deriva direttamente dall'accertamento della simulazione, sicché la relativa Azione, ha portata meramente dichiarativa ed è perciò imprescrittibile. (Conf 2225/84, mass n 434267; (Conf 2509/78, mass n 391873; (Conf 3067/74, mass n 371525).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)