Sez. 3, Sentenza n. 13712 del 17/02/2005 Cc. (dep. 14/04/2005) Rv. 231830 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Differenza con la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 4, comma quarantanove, Legge n. 350 del 2003, relativa alla commercializzazione di prodotti industriali agricoli o alimentari, recanti indicazione di origine o di provenienza false o fallaci - Rapporto di sussidiarietà dell'art. 517 cod. pen.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
Il reato di cui all'art. 517 cod. pen. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) recanti marchi o segni distintivi fallaci, ossia atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto ed ha carattere sussidiario rispetto al reato introdotto dall'art. 4, comma quarantanove, della Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che ha un'estensione più ampia, sia sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato, che in relazione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, i quali abbiano un'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, né riconosciuti giuridicamente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)