Sez. 3, Sentenza n. 27250 del 15/03/2007 Cc. (dep. 12/07/2007) Rv. 237812 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Marchio di origine "made in Italy" - Prodotti agroalimentari - Marchi di origine DOP e IGP - Luogo di derivazione geografica - Necessità - Prodotti agroalimentari "generici" - Individuazione dell'origine - Codice doganale comunitario - Necessità.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, la disciplina dettata dall'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del "made in Italy"), deve essere interpretata nel senso che l'origine degli stessi è definita dalla loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP (denominazione di origine protetta) ovvero IGP (indicazione geografica protetta) attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari "generici" perchè sprovvisti di detti marchi, per stabilirne l'origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 14/07/1992 num. 2081, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 23, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 24, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)