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Sez. 3, Sentenza n. 27250 del 15/03/2007 Cc. (dep. 12/07/2007) Rv. 237813 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | L. n. 350 del 2003 - Marchio "prodotto in Italia" o "made in Italy" - Prodotti agroalimentari o vegetali - Prodotti provenienti in tutto o in parte dall'estero che hanno subito una trasformazione o lavorazione sostanziale in Italia - Paese di origine - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237813-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del "made in Italy") nel caso in cui i prodotti agroalimentari o vegetali, commercializzati come prodotti in Italia in quanto recanti la stampigliatura "made in Italy", abbiano subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione "sostanziale", pur provenendo dall'estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrli. (Nella specie, si trattava di macedonia di frutta in cui una modesta percentuale del prodotto era di provenienza estera nonchè di prugne allo sciroppo raccolte interamente all'estero; la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che, ai fini della citata disposizione di legge, se, normalmente, per i prodotti agroalimentari, per "paese di origine" deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, nel caso in cui si tratti di prodotti non commercializzati così come prodotti ovvero non ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato paese o dai loro derivati, il criterio per determinarne l'origine è quello fissato dall'art. 24 del codice doganale europeo, che lo individua in quello ove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST., Cod. Pen. art. 517, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 23, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)