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Sez. 6, Sentenza n. 4324 del 20/02/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169053 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - NATURA DI REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169053-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - NATURA DI REATO ISTANTANEO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il reato di favoreggiamento, di cui all'art. 378 cod. pen., è un reato istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente commette la sua Azione, idonea ad eludere le investigazioni o ad intralciare le ricerche da parte dell'autorità. A tale fine, non è necessario che, in effetti, le investigazioni siano state eluse, ma è sufficiente una condotta oggettivamente idonea a verificare le indagini, anche quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia la prova della sicura partecipazione della persona aiutata al delitto, in ordine al quale si stanno svolgendo le indagini. (V mass n 156300; (V mass n 152865).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)