Sez. 3, Sentenza n. 4376 del 25/03/2003 (Rv. 561404 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Nota di iscrizione - Redazione e costituzione da parte dell'attore - Successiva iscrizione da parte del convenuto - Mancata riunione dei due procedimenti ex art. 273 cod. proc. civ. - Conseguenze - Sentenza pronunciata nel secondo procedimento - Nullità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
A norma degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ., (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), all'atto della costituzione dell'attore (o, se questi non si sia costituito, del convenuto), su presentazione della nota di iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale, onde sulla stessa citazione non possono aversi più iscrizioni a ruolo con formazione di più fascicoli d'ufficio e designazione di più giudici e, ove tale duplicazione avvenga, dovrà provvedersi alla riunione dei diversi fascicoli erroneamente formatisi ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.. Nell'ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta e il procedimento iscritto a ruolo per secondo sia proseguito fino alla sentenza in assenza dell'attore, pur costituito, deve ritenersi la nullità di tale procedimento e della relativa sentenza in quanto la violazione dell'art. 168 cod. proc. civ, con formazione di un secondo procedimento in base alla costituzione del convenuto successiva a quella dell'attore (che aveva già provveduto all'iscrizione a ruolo) si traduce in una violazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)