Sez. 1, Sentenza n. 9247 del 25/06/2002 (Rv. 555321 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Nota di iscrizione - Natura - Atto interno - Omissione o irregolarità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO
La nota d'iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 cod. proc. civ. e 71 disp. att. cod. proc. civ., non ha il rilievo di una domanda di parte, o anche di una semplice istanza, ma assume il limitato valore di un atto interno, diretto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto dell'atto di citazione, a conoscenza del giudice. Pertanto, eventuali irregolarità e la stessa mancanza della nota non incidono sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)